Art. 780 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 780.
[abrogato] ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Aggiornamenti
40 La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 239, comma 1) che "Dall'entrata in vigore della presente legge non puo' essere piu' pronunziata la nullita' prevista dall'abrogato articolo 780 del codice civile rispetto agli atti anteriori."
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