Art. 555 c.c. — Riduzione delle donazioni
Testo dell'articolo
Art. 555. Riduzione delle donazioni
Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui e' stato disposto per testamento.
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