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Art. 361 c.c. — Provvedimenti urgenti

Testo dell'articolo

Art. 361. Provvedimenti urgenti

Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice puo' procedere, occorrendo, all'apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa.

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Avv. Federico Papa
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