In vigoreNormativaCodice civile

Art. 267 c.c. — Trasmissibilita' dell'azione

Testo dell'articolo

Art. 267. Trasmissibilita' dell'azione

Nei casi indicati dagli articoli 265 e 266, se l'autore del riconoscimento e' morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia scaduto il termine, l'azione puo' essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi. Nel caso indicato dal primo comma dell'[articolo 263](/it-IT/fonte/codice-civile/art-263), se l'autore del riconoscimento e' morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell'autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti. [modificato] 223 Se il figlio riconosciuto e' morto senza aver promosso l'azione di cui all'[articolo 263](/it-IT/fonte/codice-civile/art-263), sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti. [modificato] 223 La morte dell'autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l'esercizio dell'azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cui al quarto comma dell'[articolo 263](/it-IT/fonte/codice-civile/art-263). [modificato] 223 Si applicano il sesto comma dell'[articolo 244](/it-IT/fonte/codice-civile/art-244) e l'[articolo 245](/it-IT/fonte/codice-civile/art-245). [modificato]

Aggiornamenti

223 Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 , ha disposto (con l'art. 104, comma 10) che "Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219 , nel caso di riconoscimento di figlio annotato sull'atto di nascita prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini per proporre l'azione di impugnazione, previsti dall' articolo 263 e dai commi secondo , terzo e quarto dell' articolo 267 del codice civile , decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo".

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