Art. 537 c.c. — Riserva a favore dei figli
Testo dell'articolo
Art. 537. Riserva a favore dei figli
.. . Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, ... [modificato] a questi e' riservata la meta' del patrimonio. Se i figli sono piu', e' loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli ... [modificato] . COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 [comma abrogato] . 216
Aggiornamenti
216 La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile , le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."
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