Art. 273 c.c. — Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto
Testo dell'articolo
Art. 273. Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto
L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' ... [modificato] puo' essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilita' genitoriale [modificato] prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore pero' deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale puo' anche nominare un curatore speciale. Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'eta' di quattordici [modificato] anni. Per l'interdetto l'azione puo' essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.
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