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Art. 2414 c.c. — Contenuto delle obbligazioni

Testo dell'articolo

Art. 2414. Contenuto delle obbligazioni

I titoli obbligazionari devono indicare:

1) la denominazione, l'oggetto e la sede della societa', con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la societa' e' iscritta;

2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;

3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro;

4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della societa';

5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti.

6) la data di rimborso del prestito e gli estremi dell'eventuale prospetto informativo. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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