Art. 192 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 192. Rimborsi e restituzioni
Ciascuno dei coniugi e' tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'[articolo 186](/it-IT/fonte/codice-civile/art-186). E' tenuto altresi' a rimborsare il valore dei beni di cui all'[articolo 189](/it-IT/fonte/codice-civile/art-189), a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessita' della famiglia. Ciascuno dei coniugi puo' richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune. I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice puo' autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente. Il coniuge che risulta creditore puo' chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili [modificato] .
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