Art. 1103 c.c. — Disposizione della quota
Testo dell'articolo
Art. 1103. Disposizione della quota
Ciascun partecipante puo' disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.
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