In vigoreNormativaCodice civile

Art. 1068 c.c. — Trasferimento della servitu' in luogo diverso

Testo dell'articolo

Art. 1068. Trasferimento della servitu' in luogo diverso

Il proprietario del fondo servente non puo' trasferire l'esercizio della servitu' in luogo diverso da quello nel quale e' stata stabilita originariamente. Tuttavia, se l'originario esercizio e' divenuto piu' gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente puo' offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non puo' ricusarlo. Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitu' si puo' del pari concedere su istanza del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente. L'autorita' giudiziaria puo' anche disporre che la servitu' sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purche' l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 1068 c.c.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale