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Art. 1017 c.c. — Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi
Testo dell'articolo
Art. 1017. Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi
Se il perimento della cosa non e' conseguenza di caso fortuito, l'usufrutto si trasferisce sull'indennita' dovuta dal responsabile del danno.
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