Guida pratica

Come redigere e presentare una denuncia alla Commissione europea con l'AI

4 min di lettura · Aggiornato a luglio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

La denuncia alla Commissione europea costituisce lo strumento con cui cittadini e professionisti segnalano l'inadempimento degli obblighi derivanti dai Trattati da parte di uno Stato membro. Tale atto avvia una fase amministrativa preliminare (gestita mediante il sistema CHAP), che precede la potenziale apertura della fase precontenziosa della procedura di infrazione, la quale si avvia formalmente soltanto con l'invio della lettera di messa in mora da parte della Commissione. Questa procedura e i rimedi giurisdizionali nazionali operano su binari indipendenti e autonomi, e non in rapporto di sussidiarietà, pur essendo entrambi volti a garantire l'effettività del diritto dell'Unione. Poiché la Commissione gode di ampia discrezionalità in ordine all'apertura del fascicolo, risulta fondamentale una redazione tecnica rigorosa e adeguatamente documentata.

In sintesi

La redazione di una denuncia alla Commissione europea, supportata da AI, segue la Comunicazione 2017/C 18/02 per segnalare inadempimenti degli obblighi dei Trattati. L'atto avvia una fase amministrativa nel sistema CHAP, propedeutica alla procedura di infrazione ex art. 258 TFUE. Il denunciante deve descrivere analiticamente provvedimenti, prassi o omissioni nazionali, indicando le norme dei regolamenti o delle direttive violate. La procedura è gratuita e la Commissione decide solitamente entro 12 mesi, sollecitando modifiche legislative tramite la lettera di messa in mora.

I passaggi

  1. 1.

    Verifica dei presupposti e della condotta contestata

    L'avvocato deve preliminarmente accertare che la condotta contestata sia imputabile allo Stato membro, inclusi i suoi organi legislativi, amministrativi o giudiziari di qualsiasi livello. Ai sensi dell'art. 258 TFUE, l'infrazione può consistere in un'azione positiva, quale l'emanazione di una norma contrastante con il diritto dell'Unione, ovvero in un'omissione, come il mancato recepimento di una direttiva entro i termini prescritti. È fondamentale distinguere tra una controversia di natura meramente privatistica e una violazione di obblighi eurounitari, in quanto la Commissione interviene unicamente qualora lo Stato venga meno ai propri doveri istituzionali.

  2. 2.

    Utilizzo del modulo ufficiale della Commissione

    Sebbene non sussista un obbligo di forma ad substantiam, la Commissione raccomanda l'impiego del modulo ufficiale per agevolare l'istruttoria e la corretta registrazione nel sistema CHAP. Il professionista deve compilare ciascun campo con esattezza, fornendo i dati di contatto completi e precisando se agisce in proprio o per conto di un cliente. Una denuncia redatta in forma libera potrebbe determinare un rallentamento dei tempi di esame o l'archiviazione del fascicolo, qualora manchino elementi identificativi essenziali per l'avvio del procedimento.

  3. 3.

    Descrizione tecnica della violazione statale

    La sezione dedicata alla misura contestata deve descrivere in modo analitico il provvedimento nazionale, la prassi amministrativa o l'omissione da cui origina la violazione. Occorre allegare copia dei testi normativi o degli atti amministrativi interni, evidenziando i punti di contrasto con l'ordinamento dell'Unione. Una descrizione generica della condotta statale è spesso causa di tempestiva archiviazione; è pertanto necessario fornire elementi di prova documentale concreti a supporto della violazione denunciata.

  4. 4.

    Analisi delle fonti eurounitarie violate

    L'avvocato deve indicare con precisione le specifiche disposizioni dei Trattati, dei regolamenti o delle direttive che si assumono violate dallo Stato membro. Non è sufficiente un generico rinvio ai principi del diritto dell'Unione: occorre articolare un nesso logico-giuridico stringente tra la norma interna e il precetto eurounitario disatteso. Il pregio della denuncia risiede nella capacità di dimostrare come la disposizione nazionale pregiudichi l'effetto utile del diritto dell'Unione o ne violi manifestamente la lettera.

  5. 5.

    Gestione della riservatezza e dell'anonimato

    Prima dell'inoltro, il denunciante deve precisare se intenda tutelare la propria riservatezza nei confronti delle autorità dello Stato membro interessato durante l'istruttoria. La Commissione garantisce di norma la tutela dell'anonimato, tuttavia la svelatura dell'identità potrebbe rivelarsi necessaria per facilitare il confronto con lo Stato o per comporre lo specifico caso. Il professionista deve valutare strategicamente tale opzione in funzione della natura della violazione e del rischio di ritorsioni o pregiudizi per il cliente.

  6. 6.

    Trasmissione telematica e monitoraggio

    La denuncia può essere trasmessa online mediante il portale dedicato della Commissione oppure inviata tramite raccomandata alla sede di Bruxelles. A seguito del deposito, il sistema attribuisce un numero di protocollo ufficiale che consente di monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria e di trasmettere eventuali integrazioni documentali. Si raccomanda di conservare copia di ogni comunicazione intercorsa con i servizi della Commissione, considerato che il procedimento può protrarsi per diversi mesi prima dell'adozione di una decisione sull'eventuale invio della lettera di messa in mora.

Base giuridica: art. 258 TFUEComunicazione della Commissione 2017/C 18/02

La struttura del modello

Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.

  1. Destinatario

    Indica la Commissione europea quale autorità competente a ricevere il formulario ufficiale di denuncia per mancato rispetto del diritto dell'Unione.

  2. Dati del denunciante

    Contiene l'identificazione del denunciante e l'indicazione dello Stato membro le cui misure o omissioni costituiscono oggetto di censura.

  3. Misura o prassi contestata

    Descrive in modo analitico il provvedimento, la prassi amministrativa o l'omissione dello Stato membro che si ritiene contraria al diritto dell'Unione.

  4. Esposizione dei fatti

    Fornisce una dettagliata esposizione dei fatti e del pregiudizio lamentato, con l'indicazione dei riferimenti temporali e delle autorità coinvolte.

  5. Disposizioni dell'Unione violate

    Elenca le specifiche norme dei Trattati, dei regolamenti o delle direttive dell'Unione che si assumono violate dalla condotta dello Stato.

  6. Passi già esperiti

    Riporta gli eventuali reclami o ricorsi già proposti dinanzi alle autorità nazionali o ad altri organi di controllo per rimediare alla violazione.

  7. Richiesta alla Commissione

    Formula l'invito formale alla Commissione ad accertare l'infrazione e a valutare l'apertura della procedura ex art. 258 TFUE.

  8. Data, sottoscrizione e documenti

    Reca la sottoscrizione del denunciante e l'elenco della documentazione a corredo allegata a supporto delle deduzioni formulate.

Errori da evitare

  • Richiedere il risarcimento dei danni: la Commissione non ha il potere di condannare lo Stato al ristoro economico del denunciante.
  • Denunciare soggetti privati: la procedura ex art. 258 TFUE riguarda esclusivamente violazioni imputabili alle autorità dello Stato membro.
  • Mancanza di prove documentali: presentare una denuncia basata su mere supposizioni senza allegare le norme nazionali o gli atti amministrativi contestati.
  • Omesso riferimento ai rimedi interni: non specificare se siano già stati esperiti i ricorsi giurisdizionali previsti dall'ordinamento interno.

Domande frequenti

Quali sono i costi per presentare una denuncia alla Commissione?

La procedura di denuncia è interamente gratuita; non sono previsti contributi unificati né tasse di deposito per l'avvio dell'istruttoria.

La Commissione può annullare una sentenza nazionale passata in giudicato?

No, la Commissione non ha la facoltà di annullare atti o sentenze nazionali; tuttavia, può sollecitare lo Stato a modificare la propria legislazione mediante la procedura di infrazione.

Quanto tempo impiega la Commissione per decidere sulla denuncia?

La Commissione si impegna di norma a decidere entro 12 mesi dalla registrazione, sebbene i casi di particolare complessità possano richiedere tempi superiori.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

Cosa automatizza edit.legal

  • Selezione automatica dei riferimenti alla Comunicazione 2017/C 18/02 e alle basi giuridiche eurounitarie pertinenti.
  • Compilazione guidata del modulo ufficiale della Commissione con verifica dei campi obbligatori e delle clausole di riservatezza.
  • Supporto nella strutturazione logica dell'esposizione dei fatti e del collegamento tra norme nazionali e violazioni UE.

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